I) il socio
abbia tenuto un comportamento
contrastante con le finalitā ed
i principi dell’Associazione, non abbia
osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte
dagli organi statutari;
I soci fondatori e onorari perdono la qualifica
di associato solo nei casi indicati alle lettere a), c), d).
5.
Sospensione.
Qualora il Consiglio Direttivo
ravvisi indizi gravi precisi e concordanti che facciano ritenere
che un socio abbia tenuto uno dei
comportamenti indicati al punto c) del
precedente articolo, puō disporre, a proprio insindacabile
giudizio e per il tempo che riterrā necessario, nei suoi confronti
la sospensione temporanea della qualitā di socio.
Tale provvedimento
cautelare ha efficacia dal momento della
sua comunicazione e sospende l’efficacia del
tesseramento. In tal caso il socio
non puō svolgere per alcun titolo
ogni attivitā all’interno di “TANGO TRES
PORTEŅOS” fino all’intervenuta revoca della sospensione.
La sospensione perde efficacia
qualora il Consiglio direttivo non emani, entro un mese dal giorno
dell’avvenuta comunicazione all’interessato, un provvedimento
disciplinare o di esclusione.
6. Organi
dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
7. Assemblea.
L’Assemblea č il
massimo organo dell’ASSOCIAZIONE: verifica i risultati conseguiti
in relazione alle linee programmatiche, definisce conseguentemente
la politica associativa, approva e modifica lo Statuto, elegge,
tra i soci, il Presidente, unitamente al Consiglio direttivo, il
Collegio dei Garanti e quello dei Revisori dei Conti, approva
il bilancio preventivo e quello consuntivo.
L’Assemblea č convocata
dal Presidente, secondo le modalitā previste dal Consiglio direttivo.
La convocazione deve avvenire tramite comunicazione
dell’ordine del giorno con indicazione di
luogo, data e orario della riunione
e modalitā di votazione. Detta convocazione
puō essere effettuata mediante uno o pių dei seguenti
mezzi: sito web, e-mail, sms, fax ovvero, qualora non siano
possibili questi mezzi, per posta ordinaria, almeno 2 mesi
prima della riunione.
L’Assemblea deve
essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente
da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo degli
associati.
L’assemblea č costituita
dai soci in regola con gli obblighi associativi e non sospesi.
L'assemblea č ordinaria e straordinaria.
L'assemblea straordinaria
č validamente costituita con la presenza
della maggioranza dei soci aventi diritto
al voto, delibera a maggioranza sulle
modifiche dello statuto e sullo scioglimento
dell'Associazione.
L'assemblea ordinaria
č validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi
diritto al voto e delibera
a maggioranza. L'assemblea
delibera sul bilancio preventivo
e sul bilancio consuntivo, nomina gli
organi sociali e delibera su qualunque argomento che viene sottoposto
dal Consiglio Direttivo in ordine alla vita dell'associazione.
8. Consiglio
direttivo.
Il Consiglio direttivo
ha i pių ampi poteri per il governo e la gestione dell’Associazione. Il
Consiglio direttivo dura in carica 2
anni ed č formato dal numero di membri
indicati dal Consiglio direttivo uscente.
Č convocato dal Presidente
o da chi ne fa le veci, con avviso, effettuato mediante e-mail o
sms o fax inviato almeno 7 giorni prima della riunione, contenente
l’ordine del giorno e l’indicazione delle modalitā
della riunione. Sono considerate tuttavia valide le riunioni del
Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalitā di convocazione,
qualora vi partecipi l'intero Consiglio Direttivo in carica.
Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta
richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti.
Delibera con il voto favorevole
dei consiglieri presenti. Il Consiglio direttivo, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo
-
emana regolamenti
e norme per il funzionamento dell’Associazione,
-
determina le quote
associative,
-
redige il bilancio
preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli
associati
-
stabilisce le modalitā
di votazione dell’Assemblea,
-
attribuisce gli incarichi
necessari al corretto funzionamento dell’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo
devono risultare dal relativo verbale
sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario
Il Consiglio
direttivo puō delegare in
tutto o in parte
alcuni suoi poteri ad
altri organi appositamente costituiti (ad es.:
tesoriere, segretario) o a uno o pių consiglieri o soci, stabilendo
l’oggetto e i limiti della delega.
Qualora un consigliere,
senza giustificato motivo, non partecipi a pių di tre riunioni consecutive,
puō essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo
con delibera a maggioranza dei partecipanti.
Tale decisione č insindacabile.
In caso di esclusione,
dimissioni, recesso o morte di un
consigliere, il Consiglio direttivo puō nominare
il suo sostituto fra i tesserati dell’Associazione. Qualora
per tali motivi venisse meno la metā pių
uno dei consiglieri originari,
non si potrā procedere
alla cooptazione di nuovi
componenti e il Presidente dovrā convocare
l’assemblea per l’elezione del
nuovo Consiglio direttivo.
9. Presidente.
Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il
Presidente dura in carica due anni.
In caso di sua assenza
o impedimento č sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente
convoca e presiede l’Assemblea e
il Consiglio direttivo, presenta il
programma e i bilanci in Assemblea.
10. Vicepresidente.
Il Vicepresidente
svolge le funzioni di Presidente in
caso di suo impedimento e per il
tempo necessario.
In caso
di dimissioni o morte
del Presidente il Vicepresidente
ricoprirā tale funzione fino all’elezione
del nuovo Presidente.
11. Collegio dei
Garanti
Il Collegio dei Garanti,
che dura in carica 2 anni, č composto da 3 soci ed elegge al proprio
interno un Presidente.
La carica di garante č
incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione. Č
un organo di garanzia con funzioni arbitrali.
Esso decide, con esclusione
di ogni altra giurisdizione, su ogni controversia insorta tra gli
organi dell’ASSOCIAZIONE o tra questi ultimi e
i soci, e tra i soci tra di
loro su questioni attinenti la vita
dell'Associazione, secondo equitā e nel rispetto
dei principi statutari, sentite le parti
ed esperita l’istruttoria, con decisione non impugnabile,
da comunicarsi agli interessati entro sessanta giorni dall’ultimo
atto istruttorio. Il giudizio deve garantire il diritto al contraddittorio.
12. Il Collegio
dei Revisori dei Conti
Il Collegio
dei Revisori dei Conti ha il compito di
controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione,
la regolare tenuta della contabilitā e la corrispondenza dei bilanci
alle scritture. Esso deve presentare annualmente all’Assemblea
una relazione sul bilancio consuntivo.
Il Collegio dei Revisori
dei Conti č composto da tre membri effettivi e due supplenti ed
elegge al proprio interno un Presidente.
In caso di vacanza di
un membro effettivo subentra il supplente pių anziano per etā.
13. Fondo comune
ed esercizio sociale.
Il patrimonio dell’Associazione
č costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti
i beni mobili e immobili dell’Associazione,
dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle
attivitā svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative,
dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi
derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni,
dalle oblazioni volontarie, dai lasciti,
dai contributi provenienti a qualsiasi
titolo dagli associati, da enti e
da qualunque altro soggetto.
La durata dell’esercizio
sociale viene deliberata dal Consiglio direttivo.
Il bilancio deve essere
approvato dall’Assemblea entro il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto deve essere
messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno
15 giorni prima della riunione dell’assemblea che deve
approvarlo. Č fatto divieto di distribuire
fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
14. Scioglimento.
Lo scioglimento
dell’Associazione “TANGO TRES PORTEŅOS”
deve essere deliberato dall’Assemblea
con il voto favorevole della maggioranza assoluta
degli aventi diritto.
In caso di scioglimento
dell’Associazione sarā nominato un liquidatore,
preferibilmente nella persona del Presidentepro
tempore.
Esperita la liquidazione
di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere,
tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire
finalitā di utilitā generale, a enti o associazioni che perseguano
i medesimi scopi di TANGO TRES PORTEŅOS
oppure saranno devoluti ad associazioni
che svolgono attivitā di beneficenza.
15. Norma transitoria.
I soci fondatori, fino
all’elezione del Consiglio direttivo, svolgeranno, anche disgiuntamente,
la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Logo dell’Associazione
L’associazione č identificata da un logo
che ne determina simbolicamente e sinteticamente l’attivitā
svolta.
Il logo di forma rettangolare
riporta come prima dizione la parola
associazione
in caratteri “ times new roman “di colore blu scuro
seguito dalla parola tango
costruita con caratteri grafici di colore nero, la cui iniziale “T”
č rappresentata da una scarpa femminile aperta dal tacco a spillo
di colore rosso posta verticalmente.
A chiudere il logo la scritta
inferioretres porteņos
sempre in caratteri “times new roman “ di colore blu
scuro ove il carattere “ t “ č sostituito dalla
stessa scarpa sopra descritta, le cui dimensioni sono correlata
alla scritta in cui č inserita.